1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di relazioni industriali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che istituisca l'Agenzia per le relazioni industriali, di seguito denominata «Agenzia».
2. L'Agenzia ha il compito di contribuire a migliorare il funzionamento di un libero e responsabile sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale sia a livello locale. A questo fine l'Agenzia:
a) fornisce un servizio indipendente e imparziale relativamente alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie collettive di lavoro ed espleta il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile e agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) provvede al costante monitoraggio della rappresentatività degli attori sociali
c) promuove nuove pratiche e formula codici di condotta relativi ai rapporti individuali e collettivi di lavoro;
d) svolge attività di studio, ricerca, documentazione, informazione e assistenza tecnica sulle materie che rientrano nel proprio ambito di competenza, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa comunitaria e all'esperienza di altri ordinamenti giuridici.
3. L'Agenzia ha una sede centrale situata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si articola in strutture territoriali di livello regionale e provinciale secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1.
4. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie di cui al comma 2. Sono pertanto soppresse, con il regolamento di cui al comma 1, le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nazionali e periferiche, che svolgono le attività demandate all'Agenzia.